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35 2017
Vak: Geschiedenis vd Filosofie II (FI170GES2)
11 Documenten
Studenten deelden 11 documenten in dit vak
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
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Il 9 febbraio è stata pubblicata la sentenza 35/2017, con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge elettorale
52/205 (il cosiddetto Italicum). Si tratta di un documento molto interessante,
che risponde a diversi dubbi e curiosità e che arricchisce sensibilmente la
giurisprudenza della Consulta in materia elettorale.
Le motivazioni della sentenza sono espresse in ben sessanta pagine: se
confrontate con le scarse quindici dedicate alla legge 270/2005 (Porcellum), la
differenza appare enorme e si spiega principalmente con la pluralità dei
soggetti ricorrenti (i tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova) e il
numero delle questioni sollevate. Tra tutte, solo due sono state considerate
fondate e quindi accolte: l’incostituzionalità del ballottaggio e quella delle
candidature multiple dei capilista.
Per quanto riguarda il ballottaggio, la Corte fonda il suo giudizio sulla mancanza
di una soglia minima di voti per essere ammessi al secondo turno. Si tratta
della stessa motivazione con cui era stato dichiarato incostituzionale il premio
di maggioranza del Porcellum (sentenza n. 1/2014) e sulla base della quale è
stato invece salvato quello dell’Italicum, quando attribuito al primo turno. La
lista vincente al ballottaggio avrebbe infatti ottenuto un premio di maggioranza
molto elevato: in questo caso, la garanzia del principio costituzionale della
governabilità, pure riconosciuto, non sarebbe stata sufficiente a compensare la
violazione dei principi di sovranità popolare (articolo 1 comma 2 Costituzione) e
di uguaglianza dei cittadini e del voto (articoli 3 e 48 comma 2). Interessante
come la Corte argomenti ciò anche alla luce della mancata possibilità di
apparentamento tra liste al secondo turno, suggerendo forse al legislatore un
modo per reintrodurre lo stesso ballottaggio in una successiva revisione della
legge elettorale.
Del resto, la Corte enuncia chiaramente che, in sé e in astratto, il ballottaggio
non debba considerarsi affatto costituzionalmente illegittimo. La Consulta tiene
infatti a chiarire che, nel caso dell’elezione del sindaco nei comuni con più di
15mila abitanti, l’effetto che potrebbe risultare problematico (il ballottaggio
influenza infatti anche la composizione del consiglio comunale) è considerato
secondario rispetto a quello principale, cioè l’elezione diretta del titolare del
potere esecutivo locale.
Per ciò che concerne le candidature multiple, è risultata cruciale nel giudizio
della Corte la discrezionalità attribuita al candidato bloccato di scegliere il
proprio collegio; di nuovo, ciò è considerato una violazione del principio
dell’uguaglianza dei cittadini e del voto. Infatti, non è la candidatura plurima in
sé il problema (in vigore prima del 1993 e tuttora caratterizza la legge
elettorale per il parlamento europeo) bensì il fatto che nell’Italicum la
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