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Parte prima: Introduzione allo studio del diritto

Capitolo 1.

La norma giuridica

  1. La norma giuridica: concetto, caratteri. La sanzione.

La norma giuridica è il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione.

Caratteristiche delle norme giuridiche sono:

  • generalità: le norme sono rivolte alla comunità nella sua interezza
  • astrattezza: la norma non prende mai in considerazione un singolo caso particolare
  • obbligatorietà: l'osservanza della norma è garantita con la forza

La norma giuridica, strutturalmente è composta da due elementi:

  • precetto: cioè il comando o la definizione o l'elencazione da rispettare, contenuti nella norma
  • sanzione: cioè la minaccia di reazione da parte dell'ordinamento giuridico per ipotesi di violazione del precetto

La sanzione è dunque la minaccia che l'ordinamento giuridico utilizza per far rispettare le norme. Sanzioni sono: la pena, l'esecuzione, il risarcimento e la riparazione.

  1. Le fonti delle norme giuridiche. Il codice civile.

Per fonti delle norme giuridiche si intendono quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Queste si distinguono in:

  • fonti di produzione (o creazione): costituite da quegli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche attraverso l'individuazione del procedimento di formazione dell'atto normativo, cioè sono riconoscibili perché è stato fatto il procedimento normale per formare l'atto normativo.
  • fonti di cognizione (o conoscenza): sono costituite da quegli strumenti attraverso i quali le norme vengono concretamente identificate e rese conoscibili. Questa espressione si riferisce dunque al momento della conoscenza e non a quello della creazione dell'atto. Altra distinzione è quella tra:
  • fonti atto: manifestazioni di volontà normativa espresse da organi legittimati dalla Costituzione, che trovano la loro formazione in un testo normativo.
  • fonti fatto: consistenti in un comportamento oggettivo cui il nostro ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme rilevanti per l'ordinamento giuridico.

Le fonti del diritto sono poste tra di loro in un ordine strettamente gerarchico. Al vertice vi è la Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato. Le leggi costituzionali sono poste sullo stesso piano della Costituzione in quanto vengono emanate dal Parlamento. Su un gradino inferiore troviamo le leggi ordinarie, formali e sostanziali. Sotto la legge e gli atti ad essa equiparati, vi sono i regolamenti dell'esecutivo che sono atti amministrativi ma sostanzialmente normativi. Infine troviamo gli usi o consuetudini, fonti non scritte. Per lo studio del diritto privato, grande importanza riveste il Codice Civile, che si compone di una parte introduttiva e di 6 libri:

  • la parte introduttiva è composta di 31 articoli e tratta le fonti del diritto e l'efficacia soggettiva

spaziale e temporale delle leggi.

  • il primo libro, dedicato alle persone e alla famiglia
  • il secondo libro, dedicato alle successioni e alle donazioni
  • il terzo libro, dedicato ai diritti reali
  • il quarto libro, dedicato alle obbligazioni
  • il quinto libro, dedicato al lavoro ed alle società
  • il sesto libro, dedicato alla tutela dei diritti
  1. L' efficacia della norma giuridica.

L'efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo sia da limiti spaziali.

A) L'efficacia nel tempo 1. Entrata in vigore ed abrogazione La norma giuridica entra pienamente in vigore dopo: - la promulgazione del Presidente della Repubblica - la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - il decorso di un certo periodo di tempo dalla pubblicazione (15 giorni, di regola). Trascorso tale periodo, nessuno può invocarne l'ignoranza per sottrarsi ai suoi comandi, con l'unico limite dell'ignoranza inevitabile.

L'abrogazione della norma giuridica si realizza per:

  • dichiarazione espressa del legislatore
  • dichiarazione tacita del legislatore (es. incompatibilità con una nuova disposizione)
  • referendum popolare
  • decisione di illegittimità costituzionale pronunziata dalla Corte Costituzionale.
  • cause intrinseche
  1. Irretroattività Le norme giuridiche godono del principio di irretroattività: <<la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo>>. La legge, cioè, non estende la sua efficacia a rapporti verificatisi antecedentemente alla sua emanazione.

  2. Successione delle norme nel tempo Il sopravvenire di una nuova legge determina problemi pratici di notevole importanza riguardo alle situazioni in via di definizione, perciò il legislatore detta delle norme transitorie.

B) L'efficacia nello spazio

Il legislatore al fine di risolvere conflitti tra diritto italiano e straniero ha dettato le cosiddette norme di diritto internazionale privato.

  1. L'interpretazione della norma giuridica

L'interpretazione della norma consiste in quell'attività di ricerca e di spiegazione del senso della norma stessa, fa riferimento a due criteri normativi: quello letterale e quello logico. Interpretazione letterale: volta a valutare il significato proprio delle parole utilizzate considerate secondo la loro connessione, ossia secondo la successione delle stesse. Interpretazione logica: volta a stabilire il vero contenuto della norma, ossia l'intenzione del legislatore. Tale intenzione è da intendere non come la volontà di coloro che concorsero ad emanare la norma, bensì come l'intento obiettivo della legge, e va ricercata nell'interesse che questa mira a

b) le potestà: poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui

c) l'aspettativa: posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturato un diritto soggettivo

d) diritto potestativo: potere di modificare a proprio vantaggio, con atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto che, rispetto a tale diritto, in posizione di soggezione (es. il diritto di recedere da un rapporto contrattuale)

e) interesse legittimo: pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa riconosciuta a quel soggetto che, in relazione ad un dato potere della P. si trova in posizione differenziata rispetto agli altri soggetti.

f) status: complesso di diritti e doveri che fanno capo ad un solo individuo in relazione alla posizione che esso occupa all'interno di un gruppo sociale

g) interessi diffusi

h) interessi collettivi

  1. Le situazioni soggettive passive

Le più importanti sono: a) obbligo giuridico: consiste nel dovere di tenere un comportamento che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse altrui

b) dovere generico di astensione: situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare una situazione di supremazia altrui

c) onere: sacrificio di un interesse proprio imposto ad un soggetto come condizione per ottenere un o conservare un vantaggio giuridico

d) soggezione: sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo

  1. Classificazione dei diritti

A) Diritti assoluti/Diritti relativi Assoluti: potere che il titolare può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti. Relativi: potere che il titolare può far valere solo su una o più persone.

B) Diritti patrimoniali/Diritti non patrimoniali Patrimoniali: tutelano gli interessi economici dei soggetti Non patrimoniali: tutelano gli interessi di natura morale

C) Diritti trasmissibili/Diritti intrasmissibili Trasmissibili: trasferibili ad altri soggetti Intrasmissibili: non trasferibili ad altri soggetti

D) Diritti reali/Diritti di obbligazione Reali: facoltà di agire di un soggetto sopra un bene per la soddisfazione di un proprio interesse

Obbligazione: sono diritti relativi, caratterizzati dal fatto che alla pretesa di un soggetto corrisponde un obbligo di un altro soggetto

E) Diritti principali/Diritti accessori

Parte seconda: I soggetti dell'attività giuridica

Capitolo 1.

Persona fisica e persona giuridica

  1. L'uomo come soggetto di diritto

L'uomo è riconosciuto dall'ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace cioè, di essere titolare e di esercitare diritti e doveri giuridici. I soggetti dell'attività giuridica sono: -le persone giuridiche -gli enti di fatto

  1. Il concetto di status

Col termine status si indica la posizione di un soggetto in relazione alla sua appartenenza ad una comunità. Gli status possono essere così classificati:

  • status personale
  • status civitatis
  • status familiae
  1. La capacità giuridica: acquisto, limiti, perdita

La capacità giuridica è l'attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive.

A) Acquisto della capacità giuridica La capacità giuridica si acquista in modo automatico al momento della nascita e cioè: -con la separazione del feto dal corpo materno -purché tale feto sia vivo (anche se per pochissimi istanti: il nato morto non acquista personalità giuridica); non è necessaria né la vitalità e né una una durata minima di vita.

B) Limitazioni alla capacità giuridica Sono ipotizzabili situazioni di incapacità speciale che rendono nullo il negozio costitutivo di un rapporto. Tra queste abbiamo: -L'età: esempio ne è la possibilità di contrarre il matrimonio solo dopo i 18 anni -Il sesso: le donne non possono svolgere determinati tipi di lavoro perché ritenuti particolarmente gravosi -La salute: per esempio, l'interdetto per infermità mentale non può contrarre il matrimonio -le condanne penali: a seguito di alcune condanne penali è prevista, come sanzione, l'annullamento della potestà sui figli -l'onore: il fallito non può accedere ad uffici tutelari

C) Perdita della capacità giuridica La capacità giuridica cessa solo a seguito della morte del soggetto. Per nessun motivo un individuo può essere privato della capacità giuridica.

La capacità di agire si conserva fino alla morte. Essa, comunque, come abbiamo visto, è legata all'idoneità del soggetto a curare i propri interessi. Tutti i casi in cui viene meno questa idoneità, o è limitata, anche la capacità di agire subisce la stessa sorte.

  1. Le figure di incapacità parziale di agire:

A) L'emancipazione del minore per il matrimonio Si parla di emancipazione per indicare lo status di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il minore prima del compimento del 18° anno di età, qualora sia stato autorizzato a contrarre matrimonio (per gravi motivi). Gli effetti dell'emancipazione sono:

  • la cessazione della potestà parentale (dei genitori)
  • l'acquisto di una limitata capacità di agire

B) L'inabilitazione L'inabilitazione è la situazione giuridica conseguente a particolari condizioni psicofisiche del soggetto, che lo pongono in condizioni di parziale incapacità. Si ha nei casi di:

  • infermità abituale e attuale di mente non grave
  • prodigalità (abitudine di spendere in modo smisurato e disordinato) o abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti
  • alcune imperfezioni o menomazioni fisiche, come la sordità. L'inabilitato conserva un margine di capacità di agire, cd. Capacità legale limitata. Egli:
  • può compiere atti di ordinaria amministrazione
  • per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono necessari l'autorizzazione del giudice tutelare e il consenso del curatore
  1. Le figure di incapacità totale di agire:

A) La minore età La minore età dà luogo ad una figura di incapacità totale assoluta

B) L'interdizione giudiziale Si ha quando colui che si trova affetto da abituale infermità di mente è dichiarato incapace di provvedere ai propri interessi. Dalla sentenza di interdizione deriva l'incapacità totale di porre in essere, da parte dell'interdetto, negozi patrimoniali e familiari. Sulla base della sentenza, il giudice nomina un tutore definitivo. La modificazione o cessazione dell'interdizione si ha con la:

  • revoca dell'interdizione pronunziata con sentenza del tribunale, su istanza delle stesse persone legittimate a chiedere l'interdizione quando viene a mancare totalmente l'incapacità
  • trasformazione dell'interdizione in inabilitazione: si ha se il giudice, pur revocando l'interdizione pronunzi l'inabilitazione, ritenendo l'interdetto non più infermo, ma nemmeno pienamente capace.

C) L'interdizione legale È quella prevista dalla legge come pena accessoria per effetto della condanna ad ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni per reato doloso.

  1. Incapacità naturale o di fatto

Essa consiste nell'incapacità di intendere e di volere, dovuta a qualsiasi causa, anche transitoria. Si concretizza nell'effettiva reale inettitudine psichica in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, nel momento in cui compie un determinato atto. L'atto posto in essere dall'incapace è sempre annullabile:

a) per gli atti unilaterali: l'annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto possa derivare un grave pregiudizio per colui che ha contratto in stato di incapacità naturale b) per i contratti: l'annullabilità è ammessa solo quando sussiste la malafede dell'altro contraente c) per alcuni specifici atti (matrimonio, testamento, donazione): l'annullamento è sempre ammesso.

  1. Gli istituti di protezione degli incapacità

A) La potestà dei genitori Concetto: la potestà dei genitori consiste nel potere-dovere, spettante ai genitori, di proteggere, educare, istruire i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali.

B) La tutela Concetto e tipi: Ai minori, i cui genitori siano morti o per altre cause non siano in grado di esercitare la potestà sui figli, nonché agli interdetti giudiziali o legali, deve essere nominato un tutore. Alla funzione tutoria sovraintende il giudice tutelare che provvede:

  • alla nomina del tutore
  • alla nomina del protutore, che ha duplice funzione:
  • rappresentare il minore quando l'interesse di costui sia differente dall'interesse del tutore
  • compiere, quando viene a mancare il tutore, gli atti urgenti di amministrazione

C) La curatela La volontà dell'inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall'intervento di un curatore. La curatela si distingue dalla tutela perché:

  • il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza
  • l'attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi
  • il curatore cura solo interessi di natura patrimoniale

D) L'amministrazione di sostegno Colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale o temporanea ovvero di menomazione fisica o psichica può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Capitolo 3

I diritti della personalità

  1. Nozione e caratteri

La costituzione riconosce e garantisce i diritti dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge sancendone la sua inviolabilità. I diritti della personalità sono:

  • essenziali: in quanto mirano a garantire le ragioni fondamentali della vita
  • personalissimi: in quanto hanno come oggetto un modo di essere della persona
  • originari, se sorgono con la nascita
  • non patrimoniali: in quanto non possono assumere un valore di scambio
  • intrasmissibili: in quanto possono essere fatti valere nei confronti di tutti
  • indisponibili: in quanto si estinguono con la morte del titolare
  • imprescrittibili: in quanto non si estinguono per il non uso
  • irrinunziabili

Le persone giuridiche e gli enti di fatto

Sezione prima: Le persone giuridiche

  1. Nozione

Per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto.

  1. Tipi di persone giuridiche

Le persone giuridiche si dividono in:

A) Corporazioni ed istituzioni La corporazione è il complesso organizzato di persone fisiche, in cui predomina l'elemento personale. Le corporazioni si suddividono a loro volta in:

  • associazioni: se lo scopo sociale non è di natura prettamente economica (es. sportivo, culturale)
  • società: se invece perseguono scopo lucrativo

L'istituzione è il complesso organizzato di beni, in cui predomina l'elemento patrimoniale. Le istituzioni si dividono in:

  • fondazioni: caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo pubblico
  • comitati: generalmente costituiti per la raccolta fondi vincolati ad una finalità determinata

B) Pubbliche – Private Una seconda distinzione è tra:

  • persone giuridiche pubbliche: che perseguono interessi generali, propri dello Stato
  • persone giuridiche private: che perseguono fini che, pur se comuni a molti soggetti, non sono propri dello Stato

C) Civili – Ecclesiastiche Le persone giuridiche private si distinguono in:

  • ecclesiastiche: che perseguono fini di culto
  • civili: sono tutte le persone giuridiche private

D) Nazionali – Straniere Tale distinzione si basa sul riconoscimento statale della persona giuridica, quindi:

  • nazionali: sono le persone giuridiche riconosciute dallo Stato italiano, cioè quelle che hanno ottenuto il riconoscimento in Italia
  • straniere: sono le persone giuridiche non riconosciute dallo Stato italiano
  1. Elementi costitutivi della persona giuridica

Sono elementi costitutivi della persona giuridica: a) per le corporazioni: - una pluralità (almeno due) di persone - uno scopo comune (determinabile e lecito) - un patrimonio sufficiente. b) per le istituzioni: - la persona o le persone dei fondatori - un patrimonio sufficiente - uno scopo (determinabile e lecito)

  1. Il riconoscimento

Gli elementi sopra elencati anche se necessari all'esistenza della «persona», non sono sufficienti all'acquisto della personalità giuridica, occorre un ulteriore elemento formale: il riconoscimento. Il riconoscimento è attribuito dalla Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie delegate e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola Regione; è attribuito dal Prefetto in tutti gli altri casi. Le società commerciali, invece, acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione al registro delle imprese, da cui scaturisce, appunto, la personalità.

  1. Capacità giuridica delle persone giuridiche

Le persone giuridiche godono di capacità illimitata e generale affine a quella delle persone fisiche; in relazione alla loro particolare natura, però, l'ordinamento non riconosce ad esse quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità fisiche e cioè:

  • nel campo dei diritti personali: la persona giuridica, essendo priva di un organismo fisico, non può far valere le situazioni e i diritti collegati ad esso, come ad esempio quelli derivanti dalla vita familiare.
  1. Capacità di agire delle persone giuridiche

A) Generalità Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che costituiscono i veri organi fisici della persona giuridica, e la cui volontà è la quella stessa dell'ente.

B) I singoli organi delle persone giuridiche Sono:

  • gli amministratori: che sono organi esecutivi comuni ad ogni persona giuridica, mediante i quali la persona giuridica manifesta la propria volontà ed entra in relazione giuridiche con altri soggetti.
  • l'assemblea sociale: che è l'organo deliberativo delle sole associazioni formato dall'intera collettività degli associati.
  1. Vicende delle persone giuridiche: La costituzione

Anche riguardo alla costituzione occorre distinguere tra associazioni e fondazioni.

A) La costituzione delle associazioni Si ha attraverso:

  • l'atto costitutivo: il negozio (nella forma dell'atto pubblico) con cui si costituisce l'associazione
  • lo statuto: il documento redatto nella forma dell'atto pubblico, che contiene le norme che regoleranno la vita dell'ente

B) La costituzione delle fondazioni Si ha attraverso due atti, uno di natura personale e uno di natura patrimoniale, oltre lo statuto:

  • il negozio di fondazione: ha come contenuto la volontà del fondatore a che sorga la fondazione
  • l'atto di dotazione: che opera invece l'attribuzione dei beni, a titolo gratuito, al futuro ente da costituire. Si tratta di un negozio unilaterale di natura patrimoniale
  • lo statuto: il documento redatto nella forma dell'atto pubblico, che contiene le norme che regoleranno la vita dell'ente

A) Nozione, struttura giuridica e fondo Il comitato è costituito da un gruppo di persone che, attraverso un'aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo altruistico, generalmente di interesse pubblico, e a tal fine cerca contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire. Il fondo del comitato si costituisce con le offerte dei singoli sottoscrittori. Il comitato che ottiene il pubblico riconoscimento si trasforma automaticamente in fondazione.

B) Responsabilità Circa le responsabilità dei membri del comitato, distinguiamo:

  • responsabilità verso gli oblatori: i componenti sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione a scopo stabilito.
  • responsabilità verso terzi creditori: tutti i componenti del comitato sono responsabili solidalmente e personalmente delle obbligazioni assunte dal comitato.
  1. L'impresa sociale

È un'impresa senza scopo di lucro. Siamo in presenza di enti imprenditoriali privi del carattere lucrativo tipico dell'imprenditore commerciale, sostituito dalla finalità di utilità sociale e di interesse collettivo. L'impresa sociale si costituisce con atto pubblico.

Parte terza: Il diritto di famiglia

Capitolo 1

I rapporti di famiglia in generale

  1. Il diritto di famiglia: generalità

Il diritto di famiglia comprende l'insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia.

  1. Il concetto di famiglia

A) Nozione Il codice civile non dà una definizione di famiglia. La Costituzione si limita ad affermare che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»

B) Coniugio, parentela, affinità Quanto ai rapporti che legano tra loro i componenti delle famiglie, distinguiamo:

  • il rapporto di coniugio, che lega marito e moglie
  • il rapporto di parentela, che costituisce un legame di sangue tra persone che discendono da un comune capostipite
  • il rapporto di affinità, che lega tra loro il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge
  1. La famiglia di fatto

Alla famiglia fondata sul matrimonio – o famiglia legittima – si contrappone la cd. famiglia di naturale o di fatto, costituita da persone di sesso diverso che convivono more uxorio.

Capitolo 2

Il matrimonio

  1. Premessa

L'art. 29 Cost. riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia. Il matrimonio è l'atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e per causa la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. La parola matrimonio può essere intesa in due sensi:

  • come atto costitutivo della famiglia, cioè come atto giuridico
  • come rapporto giuridico Il matrimonio come atto giuridico può essere regolato o dal diritto civile o da quello canonico. È consentita libera scelta tra le due forme di celebrazione del matrimonio:
  • il matrimonio civile, celebrato davanti all'Ufficio di stato civile;
  • il matrimonio concordatario, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico. Il matrimonio come rapporto, invece, è regolato unicamente dal diritto civile.
  1. La promessa di matrimonio («o sponsali»)

L'ordinamento giuridico tutela la libertà matrimoniale, ossia la libertà di contrarre o meno matrimonio, sicché la promessa di prendersi reciprocamente come marito e moglie, sebbene rilevante sul piano del costume, non è giuridicamente vincolante, in quanto non obbliga a contrarre matrimonio, né ad eseguire ciò che sia eventualmente convenuto per il caso di non adempimento (art. 79). Tuttavia, la legge prende in considerazione la situazione di chi ha sostenuto spese ed assunto obblighi a causa della promessa e pone a carico del promittente delle conseguenze di carattere patrimoniale:

  • se la promessa risulta da atto scritto o dalla richiesta delle pubblicazioni, il promittente che si rifiuta di eseguire la promessa senza giusto motivo è obbligato a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa.
  • il promittente può chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se il matrimonio non è stato contratto.
  1. Condizioni per la celebrazione del matrimonio

Per contrarre matrimonio occorre la presenza dei seguenti requisiti: a) il raggiungimento dell'età minima, 18 anni sia per l'uomo e sia per la donna; con decreto del Tribunale per i minorenni tale età può essere abbassata a 16 anni compiuti (solo per gravi motivi) b) la sanità mentale, per cui l'interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio (art. 85) c) la mancanza di un vincolo di matrimonio (cd libertà di status)

È necessaria, poi, l'assenza di impedimenti, che possono essere di due specie: a) impedimenti dirimenti, in presenza dei quali il matrimonio eventualmente contratto è invalido: - l'esistenza di vincoli di parentela o affinità, per cui il matrimonio è vietato tra ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle, zii e nipoti, affini in linea retta o collaterale, adottante, adottato e i suoi discendenti. - Il cd. impedimentum criminis, per cui è vietato il matrimonio tra chi è stato condannato di omicidio tentato o consumato ed il coniuge della persona offesa del delitto (art) b) impedimenti impedienti, che rendono solo irregolare il matrimonio eventualmente celebrato, che quindi resta valido, e che comportano l'irrogazione di una sanzione nei confronti degli sposi: - la mancanza del decorso del tempo che va dotto il nome di lutto vedovile, per cui la donna che intende passare a nuove nozze non può farlo se non siano trascorsi almeno trecento giorni (cd. tempus lugendi) dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio

  • la relativa azione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni
  • la legittimazione è accordata a chiunque vi abbia interesse
  • la legge prevede la possibilità di una sanatoria per effetto del decorso del tempo che, in alcuni casi, è da solo sufficiente a determinare la decadenza dell'azione c) annullabilità relativa:
  • la relativa azione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni
  • la legittimazione spetta solo ad alcune persone espressamente determinate
  • ai fini della sanatoria valgono le stesse considerazioni esposte in materia di annullabilità assoluta

I singoli casi di invalidità possono distinguersi in due gruppi:

  • casi corrispondenti agli impedimenti patrimoniali
  • casi consistenti in vizi del consenso

Esaminiamoli:

  1. Casi corrispondenti alla mancanza di uno dei requisiti o alla presenza degli impedimenti matrimoniali:

    • vincolo di precedente matrimonio (nullità assoluta e insanabile)
    • vincolo di parentela, affinità e affiliazione (nullità assoluta e insanabile)
    • impedimentum criminis (nullità assoluta e insanabile)
    • interdizione (annullabilità assoluta e sanabile)
    • incapacità di intendere e di volere (annullabilità relativa e sanabile)
  2. Casi corrispondenti ai vizi del consenso:

    • Violenza: il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
    • Errore: il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore sulle qualità personali dell'altro coniuge (esistenza di una malattia, esistenza di condanna, dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna non inferiore a due anni, stato di gravidanza)
    • Simulazione: ciascuno dei coniugi può impugnare il matrimonio, per simulazione, solo quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
  3. Il matrimonio putativo (art. 128)

Di regola l'annullamento del matrimonio produce effetti retroattivi. In caso di annullamento i coniugi riacquistano il loro stato di libertà. La legge si interessa della posizione giuridica dei figli nati dall'unione invalida e per questo considera valido il matrimonio a taluni effetti. In tal caso si parla, appunto, di matrimonio putativo.

  1. Il matrimonio canonico con effetti civili

Abbiamo visto che il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità ai cittadini di scegliere quale forma di matrimonio adottare, per cui possiamo distinguere:

  • matrimonio civile, celebrato davanti all'ufficiale di stato civile
  • matrimonio concordatario, celebrato davanti al ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico, e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile. Al fine di far conseguire effetti civili al matrimonio religioso, la normativa prevede una serie di attività poste in essere da soggetti eterogenei (organi canonici ed organi statali). Esaminiamoli:
  1. Pubblicazioni: si devono effettuare sia alle porte della chiesa parrocchiale e sia alla porta della casa comunale

  2. Eventuali opposizioni: se all'ufficiale di stato civile non è stata notificata alcuna opposizione e non gli consti altrimenti che esista un impedimento, questo deve rilasciare un certificato con cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause che si oppongono alla celebrazione. In caso contrario l'ufficiale di stato civile deve astenersi dal rilascio del certificato e dare comunicazione dell'opposizione. Su questa deciderà il Tribunale civile.

  3. Celebrazione: avviene secondo la disciplina canonica alla presenza del sacerdote competente.

  4. Trascrizione: dev'essere compiuta dall'ufficiale di stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio. Nelle successive ventiquattro ore deve, poi, essere data notizia al parroco. La trascrizione costituisce atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili del matrimonio.

  5. Il matrimonio «acattolico»

Il matrimonio celebrato davanti ai ministri di culti diversi da quello cattolico è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile. Il matrimonio acattolico costituisce solo una forma particolare del matrimonio civile.

  1. Il matrimonio come rapporto giuridico

La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fissando per essi una serie di diritti e di doveri reciproci. La riforma del diritto di famiglia ha cercato di adeguare la normativa sui diritti e doveri dei coniugi al principio fondamentale di cui all'art. 29 Cost. in base al quale il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Applicazioni di questo principio risultano le disposizioni di cui agli artt. 143 e 144 secondo cui i coniugi acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri, nonché contribuiscono a concordare tra loro l'indirizzo della vita familiare che, poi, ciascuno ha il potere di attuare. I più importanti doveri dei coniugi sono: 1. La coabitazione 2. La fedeltà 3. L'assistenza 4. La collaborazione 5. La contribuzione ai bisogni della famiglia 6. L'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole

Capitolo 3

Il regime patrimoniale della famiglia

  1. Il regime patrimoniale legale e le convenzioni patrimoniali

A) Cenni sul regime patrimoniale legale In mancanza di diversa convenzione, il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, è costituito dalla comunione dei beni, (detta comunione legale), che importa la contitolarità e la cogestione dei beni acquistati anche separatamente in costanza di matrimonio. La legge ammette che i coniugi possano, mediante una convenzione, accordarsi per un regime di separazione dei beni, di comunione convenzionale, ovvero per la costituzione di un fondo patrimoniale, costituito da taluni determinati beni sui quali incombe un vincolo di destinazione. L'autonomia dei coniugi incontra però i seguenti limiti:

  • il divieto di derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla ledde per effetto del matrimonio (art)

  • il divieto di costituzione di dote (art. 166bis): è nulla ogni convenzione che tenda alla costituzione di beni in dote. La dote rappresenta quel complesso di beni che la moglie attribuiva in godimento al

  • separazione personale, con la possibilità di ricostituzione della comunione

  • separazione giudiziale dei beni

  • mutamento convenzionale del regime patrimoniale

  • pronuncia di fallimento di uno dei coniugi

L'azienda coniugale può essere sciolta per accordo dei coniugi, da stipulare con atto pubblico a pena di nullità. Verificatasi una delle cause anzidette, lo scioglimento produce i seguenti effetti:

  • fa cessare la comunione legale
  • conduce alla divisione del patrimonio comune

La divisione dei beni si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo (art. 194 e ss.). Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa può costituire in favore di uno o dell'altro coniuge l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

  1. I regimi patrimoniali convenzionali

A) La comunione convenzionale I coniugi possono modificare il regime della comunione legale dando luogo ad una comunione convenzionale. Le convenzioni possono escludere alcuni beni della comunione o includere dei beni che non sarebbero compresi nella convenzione legale, purché non si tratti di beni di uso personale o beni che servono per la professione o beni ottenuti per risarcimento del danno o pensione.

B) La separazione dei beni I coniugi possono pattuire che ciascuno di essi conservi titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

C) Il fondo patrimoniale I coniugi possono costituire un fondo patrimoniale impegnando determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito ad sustinenda onera matrimonii. Il fondo patrimoniale va costituito con atto pubblico e i beni che ne fanno parte possono essere:

  • di proprietà di entrambi i coniugi
  • di proprietà in tutto o in parte di uno solo di essi
  • di proprietà di un terzo nel caso in cui l'atto di costituzione sia stato compiuto da un terzo che si sia riservato la proprietà dei beni costituenti il fondo. La proprietà dei beni, se non è stato diversamente stabilito nell'atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi.
  1. L'impresa familiare

La riforma del diritto di famiglia ha introdotto l'istituto dell'impresa familiare (art. 230bis). L'impresa familiare p quella in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare acquista i seguenti diritti: a) il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia b) il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato.

Capitolo 4

Scioglimento del matrimonio e separazione dei coniugi

  1. Lo scioglimento del matrimonio

La disciplina prevede le seguenti cause di scioglimento del matrimonio: a) la morte di uno dei coniugi b) la dichiarazione di morte presunta c) il divorzio d) la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

  1. Le singole cause
  • La morte Costituisce il caso tipico di scioglimento del vincolo matrimoniale, alcuni effetti, tuttavia, continuano a verificarsi anche dopo il decesso di uno dei coniugi. Ricordiamo ad esempio:
  • il coniuge superstite ha diritti successori sul patrimonio dell'altro
  • la vedova non può contrarre nuovo matrimonio durante il periodo di lutto vedovile
  • la vedova conserva il cognome del marito
  • i rapporti di affinità sorti col matrimonio non cessano

Il divorzio A) Nozioni e cause Il divorzio è una causa di scioglimento diversa dal matrimonio indipendente dalla morte (presunta o reale) di uno dei coniugi. Il divorzio è ammissibile soltanto quando il giudice «accerta che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita» (art). Pertanto, causa essenziale del divorzio è la disgregazione definitiva della comunione tra i coniugi, che, sul piano oggettivo deve essere in concreto accertata dal giudice con riferimento alle singole cause tassative, e cioè: a) quando sia stata pronunciata, con sentenza in passato giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi b) quando un coniuge sia condannato a qualsiasi pena grave c) quando uno dei coniugi, abbia ottenuto all'estero l'annullamento del matrimonio o ne abbia contratto un altro d) quando il matrimonio non sia stato consumato e) quando sia passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

B) Gli effetti La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:

  • lo scioglimento del matrimonio con conseguente possibilità di contrarre nuovo matrimonio
  • la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in seguito al matrimonio

Quanto invece, agli effetti patrimoniali:

  • l'obbligo per uno dei coniugi di corrispondere un assegno periodico all'altro, in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi. Il procedimento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi. Nella prima, il giudice deve verificare l'esistenza del diritto in astratto, che dipende dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante o dall'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Nella seconda, il giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base ad una valutazione equilibrata delle condizioni dei coniugi. Da ultimo, si è affermato in giurisprudenza che l'instaurazione di una famiglia di fatto, da parte di uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, quindi, fa venir meno il presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile. Pertanto, il diritto all'assegno entra in uno stato di quiescenza, e può riattivarsi soltanto in caso di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.
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Parte prima: Introduzione allo studio del diritto
Capitolo 1.
La norma giuridica
1. La norma giuridica: concetto, caratteri. La sanzione.
La norma giuridica è il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si
impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione.
Caratteristiche delle norme giuridiche sono:
- generalità: le norme sono rivolte alla comunità nella sua interezza
- astrattezza: la norma non prende mai in considerazione un singolo caso particolare
- obbligatorietà: l'osservanza della norma è garantita con la forza
La norma giuridica, strutturalmente è composta da due elementi:
- precetto: cioè il comando o la definizione o l'elencazione da rispettare, contenuti nella norma
- sanzione: cioè la minaccia di reazione da parte dell'ordinamento giuridico per ipotesi di violazione
del precetto
La sanzione è dunque la minaccia che l'ordinamento giuridico utilizza per far rispettare le norme.
Sanzioni sono: la pena, l'esecuzione, il risarcimento e la riparazione.
2. Le fonti delle norme giuridiche. Il codice civile.
Per fonti delle norme giuridiche si intendono quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme
giuridiche. Queste si distinguono in:
- fonti di produzione (o creazione): costituite da quegli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce
l'idoneità a porre in essere norme giuridiche attraverso l'individuazione del procedimento di
formazione dell'atto normativo, cioè sono riconoscibili perché è stato fatto il procedimento normale
per formare l'atto normativo.
- fonti di cognizione (o conoscenza): sono costituite da quegli strumenti attraverso i quali le norme
vengono concretamente identificate e rese conoscibili. Questa espressione si riferisce dunque al
momento della conoscenza e non a quello della creazione dell'atto.
Altra distinzione è quella tra:
- fonti atto: manifestazioni di volontà normativa espresse da organi legittimati dalla Costituzione,
che trovano la loro formazione in un testo normativo.
- fonti fatto: consistenti in un comportamento oggettivo cui il nostro ordinamento riconosce
l'idoneità a porre in essere norme rilevanti per l'ordinamento giuridico.
Le fonti del diritto sono poste tra di loro in un ordine strettamente gerarchico.
Al vertice vi è la Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato. Le leggi costituzionali sono
poste sullo stesso piano della Costituzione in quanto vengono emanate dal Parlamento. Su un
gradino inferiore troviamo le leggi ordinarie, formali e sostanziali.
Sotto la legge e gli atti ad essa equiparati, vi sono i regolamenti dell'esecutivo che sono atti
amministrativi ma sostanzialmente normativi.
Infine troviamo gli usi o consuetudini, fonti non scritte.
Per lo studio del diritto privato, grande importanza riveste il Codice Civile, che si compone di una
parte introduttiva e di 6 libri:
- la parte introduttiva è composta di 31 articoli e tratta le fonti del diritto e l'efficacia soggettiva

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